ALLEGATO “C” ALL’ATTO IN DATA 06.06.2025 N. 14915 REP./6700 RACC.
STATUTO
ART. 1
(Denominazione e sede)
È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l’ente del terzo settore denominato
“ASSOCIAZIONE DONNA CHIAMA DONNA APS”
nella forma giuridica di associazione, riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
L’associazione ha sede legale nel Comune di Vicenza (VI).
Il trasferimento della sede legale nell’ambito del Comune non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
ART. 2
(Statuto)
L’associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto
Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto perla disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
ART. 3
(Efficacia dello statuto)
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione stessa.
ART. 4
(Interpretazione dello statuto)
Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.
ART. 5
(Finalità e Attività)
L’associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
La finalità principale è la solidarietà nell’ambito sociale e la tutela dei diritti civili con finalità di mantenimento, sviluppo e valorizzazione della specificità femminile per una migliore integrazione socio-economica, lavorativa e culturale della donna nella società, con particolare attenzione alle donne che hanno subito o si trovano esposte ad ogni forma di violenza di genere.
L’associazione intende porsi come interlocutrice fra le istituzioni e le problematiche femminili in ottica di
collaborazione.
Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, sono le attività di cui alle seguenti lettere dell’articolo 5 del D. Lgs. 117/2017:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; b) interventi e prestazioni sanitarie;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni si concretizzeranno in:
- iniziative di auto-aiuto e cooperazione tra donne attraverso il servizio “Donna Chiama Donna” rivolto a tutte le donne che intendono avvalersene, ed in particolare alle donne che hanno subito o si trovano esposte ad ogni forma di violenza di genere e ai loro figli;
- attività di consulenza e orientamento, sia nell’emergenza sia nel lungo periodo sui problemi delle donne che si rivolgono al servizio “Donna Chiama Donna” ricorrendo anche al supporto di una rete di collaboratrici esterne con competenze specifiche in materia di violenza sulle donne e dei servizi
esistenti sul territorio; - tutela, sostegno e assistenza della donna, anche tramite prestazioni di carattere socio-sanitario, a fronte di discriminazioni, sopraffazioni, violenze, molestie e ricatti, sia nell’ambito socio familiare che economico che lavorativo;
- osservatorio sulla condizione femminile;
- attività di consulenza, ascolto e sostegno
psicologico/psicoterapeutico (individuale e/o di gruppo); - informazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla realtà femminile e sulle problematiche ad essa connesse, con particolare attenzione al tema della violenza di genere, anche attraverso l’organizzazione di convegni, seminari, dibattiti ed altre iniziative culturali per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della violenza di genere;
- attività finalizzata al reinserimento nel mondo del lavoro della donna attraverso percorsi di formazione ed incontri con le aziende;
- organizzazione di incontri presso scuole ed istituti di ogni genere grado per promuovere e far conoscere il fenomeno del bullismo e cyberbullismo e le sue conseguenze;
- accoglienza di studenti universitari per lo svolgimento di tirocini, curriculari ed extracurriculari, in qualità di ente ospitante, in conformità alla normativa universitaria vigente.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente. La loro individuazione è operata da parte dell’organo di
amministrazione. L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità
alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.
L’associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto con particolare benché non esclusivo riferimento al territorio della Provincia di Vicenza (VI).
ART. 6
(Ammissione)
Sono associati dell’associazione le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
Possono aderire all’associazione anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
Nel caso l’associato non sia una persona fisica sarà rappresentata dal proprio legale rappresentante e avrà diritto ad un solo voto.
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge.
Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
L’ammissione all’associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.
In caso di rigetto della domanda, l’organo di amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 30 giorni, motivandola. L’aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.
L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.
ART. 7
(Diritti e doveri degli associati)
Gli associati hanno pari diritti e doveri. Hanno diritto di:
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore;
e il dovere di: - rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
ART. 8
(Volontario e attività di volontariato)
L’associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
L’attività dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione, Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
ART. 9
(Recesso ed esclusione)
La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l’associato può recedere in ogni tempo dall’Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell’avvenuta ricezione. Il recesso ha effetto immediato, tuttavia non libera il
recedente dall’obbligo di pagare la quota associativa per l’anno in corso, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.
L’associato che non versi la quota associativa entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo o che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente statuto può essere escluso con deliberazione motivata dall’organo amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all’assemblea.
In ogni caso di scioglimento del rapporto associativo, l’associato non ha alcun diritto alla ripetizione di quanto versato all’Associazione.
ART. 10
(Gli organi sociali)
Sono organi dell’associazione:
- Assemblea degli associati;
- Organo di amministrazione/Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Vicepresidente;
- Organo di controllo, quando la nomina è obbligatoria ai
sensi delle disposizioni di legge vigenti; - Organo di revisione, quando la nomina è obbligatoria ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
Tutte le cariche sociali sono gratuite salvo eventuali organi di controllo e revisione con delibera dei compensi da parte del Consiglio Direttivo.
ART. 11
(L’assemblea)
L’assemblea è composta dagli associati dell’associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il
versamento della quota sociale, ove prevista. È l’organo sovrano.
Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Possono partecipare all’assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota associativa.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o associato nominato a presidente dai convenuti all’assemblea stessa. È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario. Come previsto dall’art. 24 del Codice del terzo settore, gli
associati possono intervenire all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento. Alle medesime condizioni, è ammessa l’espressione del voto per corrispondenza. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato
presso la sede dell’associazione. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli
altri casi. L’Assemblea ordinaria viene convocata entro i primi quattro mesi di ciascun anno per l’approvazione del bilancio di esercizio dell’anno recedente, per le eventuali elezioni delle cariche sociali ed entro il mese di novembre per deliberare il bilancio di previsione del nuovo esercizio sociale.
ART.12
(Compiti dell’Assemblea)
L’assemblea:
- determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull’esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
ART. 13
(Assemblea ordinaria)
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. Ogni associato ha diritto ad avere fino ad un massimo di n. 3 (tre) deleghe. L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto voto.
ART. 14
(Assemblea straordinaria)
L’assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera la modifica dello statuto
dell’associazione, nonché le operazioni di trasformazione, scissione e fusione, con la presenza di almeno il 50% (cinquanta per cento) più 1 (uno) degli associati (presenti in proprio o per delega) e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento dell’associazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
ART. 15 (Organo di amministrazione – Consiglio Direttivo) L’organo di amministrazione è il Consiglio Direttivo che governa l’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali de|l’ assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
L’organo di amministrazione è composto da cinque a nove membri, eletti dall’assemblea tra gli associati.
Dura in carica per n. 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 5 (cinque) mandati.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter
del codice civile.
Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e
straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per
Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:
- amministra l’associazione,
- attua le deliberazioni dell’assemblea, -predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts,
- disciplina l’ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
- determina la quota associativa Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico
nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Il Presidente dell’associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti dell’organo di amministrazione.
ART. 16
(Il Presidente)
Il presidente è eletto dall’assemblea dei soci a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno. Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo. Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 17
(Organo di controllo)
L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
L’organo di controllo:
- vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti dì monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il
bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/17 all’art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi
momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può essergli riconosciuto un compenso deliberato dall’organo di amministrazione.
ART. 18
(Organo di Revisione legale dei conti)
È nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
Art. 19
(Libri sociali)
L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati tenuto a cura dell’organo di amministrazione;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;
d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell’organo di amministrazione.
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all’organo di amministrazione.
ART. 20
(Risorse economiche)
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.
ART. 21
(I beni)
I beni dell’associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’associazione, e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’associazione e può essere consultato dagli associati.
ART. 22
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
ART. 23
(Bilancio)
Il bilancio di esercizio dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.
È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione.
Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 150 (centocinquanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio ed è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei termini di legge.
ART. 24
(Bilancio sociale)
Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 25
(Convenzioni)
Le convenzioni tra l’associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’associazione.
ART. 26
(Personale retribuito)
L’associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D.Lgs. 117/2017. `l rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’associazione.
ART. 27
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari) Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 28
(Responsabilità dell’associazione)
Delle obbligazioni assunte risponde soltanto l’Ente con il suo patrimonio.
ART. 29
(Assicurazione dell’associazione)
L’associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’associazione stessa.
ART. 30
(Devoluzione del patrimonio)
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 31
(Disposizioni finali)
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
F.to: MARIA ZATTI
F.to: PATRIZIA CARDARELLI NOTAIO (L.S.).
Copia su supporto informatico, conforme all’originale documento su supporto cartaceo, regolarmente sottoscritto e conservato nei miei atti, come certifico io dottoressa PATRIZIA CARDARELLI, Notaio del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, con sede a Vicenza.
Vicenza, 16 (sedici) giugno 2025 (duemilaventicinque)